L’insegnamento della religione cattolica
(IRC) è un insegnamento confessionale cattolico, in quanto gli
insegnanti, pur se pagati con fondi pubblici, sono selezionati dalla curia e
dal vescovo di ogni diocesi, con titoli di studio conseguiti presso istituti
riconosciuti dalla Santa Sede e non con concorsi pubblici.
Nella sostanza si tratta di una
condizione di privilegio nei confronti di una confessione, che quasi sempre si
traduce nella presenza di una forte simbologia cattolica in una scuola che
dovrebbe essere laica e pubblica.
Appare giusto evidenziare che si tratta di
una materia pienamente facoltativa (Nuovo Concordato del 1984;
sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n.
13/1991, n. 290/1992 e relative circolari applicative): avvalersi o non
avvalersi dell’IRC(insegnamento della religione cattolica) è una libera scelta.
L’art. 9 della legge n. 121 del 1985, che recepisce il neo-Concordato del 1984,
dispone che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è
garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di
discriminazione.
Se lo studente non intende frequentare l’IRC ci sono quattro diverse
possibilità che le scuole sono tenute a garantire:
1) “attività alternative”
all’IRC (indicate nei moduli delle scuole come “attività didattiche e
formative”) . Per la difficoltà di gestire l’orario degli insegnanti, per la carenza
di fondi, per i tagli al personale, le scuole tendono a non attivarle. Ma, se
sono richieste (anche da un solo studente, così come per l’IRC), la
scuola è tenuta ad organizzarle. Sono deliberate dal Collegio dei
docenti, sentito il parere di alunni e genitori, e prevedono un programma e un
docente apposito, oltre alla valutazione del profitto sotto forma di giudizio
(escluso dalla media dei voti). Occorre chiarire che l’attività alternativa è
dovuta e, qualora non ci fossero i docenti, si deve procedere alla chiamata di
un incaricato, come si farebbe per qualsiasi altra disciplina. Le
attività sono finanziate con i fondi di appositi capitoli di spesa
stabiliti ogni anno, regione per regione, con la Legge Finanziaria ("Spese
per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative
all'insegnamento della religione cattolica, con esclusione dell'IRAP e degli
oneri sociali a carico dell'amministrazione").
2) studio individuale:
la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza.
3) libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.
3) libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.
4) non essere presente a scuola:
chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere
presente a scuola durante l’ora di IRC.. Naturalmente i genitori degli allievi
minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi
dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla
circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale
n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue l’insegnamento della religione
cattolica è in uno "stato di non obbligo".
Non obbligo significa non essere costretti
a nulla contro la propria volontà.